delega agli amministratori ad aumentare il capitale, deve essere prevista nell’atto costitutivo
art. 2443 - Delega agli amministratori
L'atto costitutivo
può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il
capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque
anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.
Tale facoltà può
essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il
periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della
deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto
da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'art. 2436.
Trib. Verona, 22.07.1993
Vita not., 1994, I, pag. 319
Società, 1994, pag. 350
Per il conferimento agli
amministratori della delega ad aumentare il capitale sociale, l'art. 2443, c.
2, c.c., esige una deliberazione espressa di modifica dell'atto costitutivo da
parte dell'assemblea straordinaria che introduca nello statuto l'attribuzione
della facoltà delegata agli amministratori.
La facoltà
(statutaria) di cui all'art. 2443, c.c., non può quindi conferirsi
implicitamente mediante una deliberazione assembleare con la quale si
attribuisca direttamente agli amministratori la facoltà di aumentare il
capitale sociale.
App. Milano, 23.07.1988
Giur. comm.,
1990, II, pag. 276
Giur. it., 1988, I, 2, pag. 617
Dir. fall.,
1989, II, pag. 397
Società, 1988, pag.
1284.
La delega
dell'assemblea straordinaria al consiglio di amministrazione per l'aumento del
capitale deve essere recepita nello statuto depositato, essendo la pubblicità e
conoscibilità delle modifiche statutarie prevista dalla legge.
La delega prevista
dall'art. 2443 deve ritenersi legittimamente conferita dall'assemblea soltanto
qualora quest'ultima abbia già provveduto a modificare l'atto costitutivo,
introducendo in esso, ove non prevista, la possibilità di attribuire al
consiglio la facoltà di aumentare il capitale.
Il potere di
escludere o limitare il diritto d'opzione dei soci, per le azioni di nuova
emissione, previsto dall'art. 2441, comma 5, deve ritenersi non delegabile al
consiglio.
L'imposizione, da
parte del Consiglio, di un sovrapprezzo per ogni nuova azione offerta in
opzione ai soci, comportando un'evidente limitazione di tale diritto, deve
ritenersi illegittima.
App. Milano, 23.07.1988
Dir. fall., 1989, II, 397.
Non è omologabile la deliberazione
assembleare di una società per azioni, con la quale si attribuisce agli
amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, in assenza di una
specifica previsione di detta delega nell'atto costitutivo originario, ovvero
di una successiva modificazione, in tal senso, del menzionato atto disposto
dall'assemblea straordinaria
È del pari inammissibile,
particolarmente in base a quanto disposto dall'art. 2443, c.c., la delega agli
amministratori del potere previsto dall'art. 2441, c. 5, c.c., di escludere o
limitare il diritto di opzione dei soci per le azioni di nuova emissione (e del
correlativo potere di determinare il prezzo e il sovrapprezzo di dette azioni),
sia perché detta delega non è prevista specificamente dal menzionato art. 2443
c.c., sia perché comunque essa deve ritenersi incompatibile con la procedura
prevista dall'art. 2441, c. 5, c.c. (procedura che contempla la relazione degli
amministratori giustificativa dell'esclusione o limitativa del diritto di
opzione e dei criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione,
la comunicazione di detta relazione al collegio sindacale, il parere di
quest'ultimo, il deposito della relazione e del parere nella sede della
società, l'approvazione da parte dell'assemblea col voto di tanti soci che
rappresentino oltre la metà del capitale sociale).
Nell'ipotesi, infine, di società
per azioni quotata in borsa, l'illegittimità della deliberazione avente il
suddetto contenuto consegue altresì alla mancata allegazione del parere sulla
congruità del prezzo di emissione espresso da una società di revisione, parere
obbligatoriamente previsto dall'art.7, D.P.R. 136/1975.
Not. Fabrizio Branca, rileva:
Ne caso che rilevo, l'ordine del
giorno era la delega agli amministratori di un aumento di capitale da
effettuarsi entro due anni per un importo massimo di ... euro.
Ho obiettato alle
parti che era necessario indicare nell'ordine del giorno anche la preventiva
modifica dello Statuto come sostenuto da Tribunale e Appello di Milano e
puntualmente riportato al punto 5.4.12.3 sul sito Notartel alla sezione
omologhe o, in alternativa, era necessaria un'assemblea totalitaria.
Il verbale in questione è stato poi
fatto da altro notaio, fra l'altro titolare di un recapito "abusivo"
qui a Mondovì, che non ha trovato nulla da ridire sull'ordine del giorno.
Chi aveva ragione?
Not. Giovanni De Marchi, risponde:
Il problema mi
pare stia nella convocazione.
A parte la discutibilità
delle massime segnalate, un po' troppo formalistiche, siamo sicuri che non si
possa intendere implicitamente all'ordine del giorno la modifica dello statuto,
se l'o.d.g. stesso prevede la delega ex art. 2443?
Se io socio vengo
convocato per deliberare la delega al consiglio ex art. 2443, e verifico
che nello statuto non si prevede detta possibilità, e l'assemblea invece
modifica effettivamente lo statuto come richiesto dal Tribunale e, quindi,
provvede alla delega, potrò davvero impugnare la delibera perché
non conforme all'ordine del giorno?
Sarei sicuro che
si possa agire così se nell'ordine del giorno cisia anche, ad esempio, un
"provvedimenti conseguenti", ma probabilmente - con
un'interpretazione che mi pare di buona fede - anche in assenza.